Le spese di viaggio tra il domicilio e il luogo di lavoro dei dipendenti sono deducibili fiscalmente sotto forma di spese professionali. Il tragitto da e verso il lavoro non deve essere coperto da un unico mezzo di trasporto per essere deducibile. Secondo il Tribunale federale, ad esempio, i costi delle biciclette e dei trasporti pubblici possono essere dedotti cumulativamente.
I dipendenti hanno la possibilità di dedurre le spese professionali dal reddito imponibile. Si tratta di spese che sono direttamente necessarie per ottenere un reddito e che sono a carico del dipendente stesso. Tra gli esempi si possono citare le spese di viaggio tra casa e luogo di lavoro, i costi aggiuntivi dovuti a pasti fuori casa e, in alcuni cantoni, le spese di alloggio per soggiorni settimanali.
Il 21 settembre 2017 il Tribunale federale si è interrogato riguardo alla causa 2C_745/2017, ovvero se i costi delle biciclette e dei treni sono deducibili cumulativamente come costi professionali. Un contribuente del Canton Zurigo utilizzava la sua bicicletta per 8 minuti per raggiungere la stazione ferroviaria, dopodiché viaggiava 26 minuti in treno fino al suo posto di lavoro.
Se avesse usato l’autobus al posto della bicicletta, per il primo percorso avrebbe avuto bisogno di 16 minuti invece di 8 minuti. Nella sua dichiarazione dei redditi ha dedotto dalle spese professionali l’abbonamento ai trasporti pubblici e una somma forfettaria di 700 Fr. per la sua bicicletta.
L’ufficio comunale delle imposte non ha accettato la deduzione per la biciclette e il contribuente è stato tassato in quanto si sarebbe trattato di un mezzo di trasporto alternativo. Il contribuente ha presentato obiezioni, le quali sono state respinte dall’Ufficio delle imposte del Canton Zurigo. Il caso è stato successivamente sottoposto al Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, che si è pronunciato a favore del contribuente. L’ufficio delle imposte ha quindi portato la controversia dinanzi al Tribunale federale, dove ha chiesto l’annullamento della decisione.
Il Tribunale federale ha fatto riferimento all’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, secondo il quale possono essere dedotte “le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro”. La legge non vincola il modo in cui il tragitto viene compiuto. Perciò, sebbene il trasporto pubblico sia preferibile per le detrazioni, se non vi fosse alcun mezzo di trasporto pubblico o il suo utilizzo fosse obiettivamente irragionevole, i costi di un veicolo privato possono essere detratti forfettariamente ai sensi dell’art. 3 OSP (Ordinanza sulle spese professionali). Oggigiorno infatti, data la frequenza sempre maggiore di lunghi spostamenti per recarsi al lavoro, rientra sempre più nella normalità utilizzare vari mezzi di trasporto.
Nel caso di specie, il contribuente ha gestito il tragitto verso il lavoro sia in modo economico che ecologico: utilizzando la bicicletta ha contribuito a evitare che il trasporto pubblico dovesse essere incrementato nelle ore di punta. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell’ufficio delle imposte, sottolineando così l’ammissibilità di una detrazione cumulativa dei costi delle biciclette e dei trasporti pubblici.
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