Il principio dell'apporto di capitale spiegato semplicemente

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Il principio dell'apporto di capitale spiegato semplicemente

Secondo il principio dell'apporto di capitale, le riserve da apporti di capitale possono essere rimborsate esentasse da una società ai suoi azionisti. Il principio dell'apporto di capitale introdotto con la Riforma II dell'imposta sulle società a partire dal 1° gennaio 2011 ha sostituito il principio del valore nominale precedentemente in vigore.

Con la Riforma II dell'imposta sulle società, il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore anche il principio dell'apporto di capitale (CDP). Dopo più di dieci anni, il principio dell’apporto di capitale è ancora oggi oggetto di discussioni politiche.

Valore nominale, aggio e apporto di capitale

Quando una società emette capitale, può farlo alla pari del valore nominale o a un importo superiore. Il valore nominale è il valore intrinseco della rispettiva azione della società, che è anche registrato nel registro di commercio. L'azione che supera il valore nominale è comunemente chiamata aggio e riflette la valutazione dell'azienda. Con il termine apporto di capitale si intende l'intero contributo dell'investitore e dell'azionista.

Esempio: una società emette 100'000 azioni nominative con un valore nominale di CHF 1.00 al prezzo di CHF 2.60. Per 50 azioni nominative con un valore nominale di CHF 50.00, un investitore paga quindi CHF 130.00. L'apporto di capitale di CHF 130.00 comprende l'importo del valore nominale di CHF 50.00 e un aggio di CHF 80.00.

Il principio dell'apporto di capitale sostituisce il principio del valore nominale

Il principio dell'apporto di capitale permette alle società di distribuire riserve da apporti di capitale agli azionisti esentasse. In questo contesto, le riserve da apporti di capitale includono tutti i contributi, le sovvenzioni o i premi versati dai detentori di diritti di partecipazione (ad esempio, soci, azionisti, membri di cooperative) a una società o cooperativa. Ha sostituito il principio del valore nominale, secondo il quale solo il rimborso del valore nominale è esente da imposte e qualsiasi pagamento che supera questo importo costituisce un reddito di investimento imponibile per il beneficiario. Al contrario, nel caso del principio dell'apporto di capitale, oltre al valore nominale, anche gli ulteriori contributi dei detentori di quote alle riserve sono esenti dall'imposta sul reddito.

Regola di rimborso e di liquidazione parziale della RFFA

A seguito del progetto di legge sulla riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) adottato nel referendum del 19 maggio 2019, il principio del contributo di capitale è parzialmente relativizzato. In particolare, la RFFA prevede delle restrizioni per le società e le cooperative quotate in una borsa svizzera sotto forma delle seguenti regole:

• Regola di rimborso: quando si rimborsano le riserve da apporto di capitale, le riserve imponibili devono essere distribuite nella stessa misura, se disponibili. In caso contrario, il rimborso delle riserve di apporto di capitale è tassabile nella misura corrispondente. Per evitare l'elusione, la stessa regola si applica anche alle distribuzioni di bonus; e

• Regola della liquidazione parziale: nel contesto di un riacquisto di partecipazioni proprie, le altre riserve devono essere distrutte nella stessa misura. Se la regola viene disattesa, l'eccedenza di liquidazione imponibile e il reddito imponibile dell'azionista vengono ridotti nella misura della violazione (art. 20 cpv. 3-7 LFID).

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