Il Tribunale federale si è occupato di verificare se la rinuncia a un diritto di usufrutto sia da attribuire al reddito imponibile in quanto corrisponde agli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto o se si tratti di un utile di capitale esente da imposta derivante dalla vendita di beni privati.
Il reddito imponibile è definito come reddito ricorrente o una tantum secondo gli articoli da 17 a 23 LIFD. Ai sensi dell’art. 23 cpv. d LIFD, anche gli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto rientrano nel reddito imponibile. Gli utili di capitale derivanti dalla vendita di beni patrimoniali privati sono invece esenti da imposte. Tuttavia, tale classificazione risulta spesso difficile.
Il 21 giugno 2017 il Tribunale federale si è pronunciato su un caso in cui l’attribuzione di un bene patrimoniale era controversa. Il reclamante viveva con la sua coinquilina in una casa a Ginevra, per la quale si erano equamente suddivisi il finanziamento. Egli ha trasferito la sua proprietà che aveva finanziato alla sua compagna, per metà della quale, aveva ricevuto un diritto di usufrutto. La coppia si è tuttavia separata e il querelante si è trasferito in Vallese, dove ha ricevuto un indennizzo di CHF 703’000.- dalla sua ex partner. L’amministrazione fiscale cantonale del Vallese ha classificato questo importo come reddito imponibile, motivo per cui il contribuente ha sottoposto il caso al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha dovuto decidere se l’indennizzo per la rinuncia al diritto di usufrutto (come assunto dal Canton Vallese) sarebbe stato attribuito al reddito imponibile perché corrisponde agli indennizzi per il mancato esercizio di un diritto; oppure se (dal punto di vista del contribuente) costituisce un utile di capitale esente da imposta derivante dalla vendita di beni privati.
Il Tribunale federale ha ricordato che il diritto di usufrutto era un diritto reale che non era trasferibile e quindi non poteva essere venduto. Pertanto, il diritto di usufrutto di per sé non ha valore di mercato. La vendita di questo diritto è quindi solo una riallocazione fiscalmente neutra dei beni patrimoniali. Solo se il valore della compensazione è superiore al valore dell’usufrutto, si può ipotizzare una crescita del patrimonio netto, che rientrerebbe tuttavia nell’utile di capitale esente da imposta. Tuttavia, non è possibile determinare se il valore dell’indennizzo sia superiore al valore dell’usufrutto, in quanto quest’ultimo non è stato calcolato dall’istanza di secondo grado. Al massimo, il Canton Ginevra potrebbe riscuotere un’imposta sugli utili immobiliari. Tuttavia, tale questione è stata lasciata aperta in quanto non è stata oggetto della controversia.
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