Per poter addebitare eventuali spese di viaggio, vitto o alloggio ai clienti, ci sono alcuni punti da considerare. In questa serie di articoli, vi mostreremo le opzioni a vostra disposizione. Di seguito vi spieghiamo i principi fondamentali dell’imposta sul valore aggiunto.
A seconda del settore professionale, le persone possono essere spesso in movimento per attività lavorative. I consulenti, ad esempio, si recano spesso dai loro clienti. Ne conseguono costi di viaggio, vitto o alloggio. Naturalmente, non ci si vuole addossare i costi sostenuti per l’esecuzione del lavoro. Sono una parte necessaria del servizio fornito e devono anche poter essere rimborsati. Tuttavia spesso non è chiaro come addebitare le spese. In particolare la gestione dell’imposta sul valore aggiunto può causare problemi: le spese sono soggette all’IVA? L’IVA pagata dal cliente deve essere detratta dalla fattura del cliente o viene aggiunta? Quale aliquota d’imposta deve essere scelta? E come ci si comporta con le spese sostenute all’estero?
Risponderemo a queste e ad altre domande nella nostra serie di articoli “Come addebitare le spese?”. Di seguito vi illustriamo le basi dell’IVA.
Informazioni generali riguardanti l’imposta sul valore aggiunto
Mediante l’imposta sul valore aggiunto, in Svizzera i contribuenti vengono tassati sulle prestazioni di servizi resi a titolo oneroso. La maggior parte dei beni e dei servizi è attualmente soggetta ad un’aliquota IVA del 7,7%. Con l’aliquota ridotta del 2,5%, vengono tassati i beni di uso quotidiano come alimenti, bevande analcoliche, libri, giornali, riviste e medicinali. Nel mezzo si trova la tariffa speciale del 3,7%, che si applica ai pernottamenti con prima colazione inclusa. L’art. 21 LIVA regola invece quali servizi non sono soggetti a IVA. Si tratta soprattutto di cure ospedaliere, servizi medici, servizi di assistenza sociale, istruzione e formazione, proiezioni teatrali e cinematografiche, fatturato dei movimenti di denaro e capitali, fatturato delle lotterie e vendita di prodotti agricoli, forestali, ecc. Le ragioni dell’esenzione fiscale sono di natura socio-politica o economica. Tuttavia, se l’IVA non viene prelevata, non può essere detratta come imposta precedente, motivo per cui, nella maggior parte dei casi, la legge consente la dichiarazione volontaria.
Come accennato all’inizio, solo i servizi forniti a titolo oneroso sono soggetti a IVA. Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni tuttavia, il corrispettivo comprende il rimborso di tutte le spese, anche se fatturate separatamente. Queste potrebbero essere, ad esempio, spese di viaggio, vitto, alloggio, ecc. anche se sostenute all’estero.
È quindi chiaro che anche le spese sono soggette all’IVA. Esse devono pertanto essere fatturate all’aliquota IVA applicabile al servizio in questione.
Come potrete intuire, nel prossimo articolo di questa serie vi mostreremo “Come si addebitano le spese?”
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