Di cosa si tratta? I contratti collettivi sono contratti redatti tra singoli gruppi o diversi datori di lavoro con le associazioni sindacali dei lavoratori (ad es. UNIA, OCST). Valgono obbligatorietà sia a livello Federale che Cantonale.
Il contratto collettivo di lavoro (CCL) è regolato dal CO dall’articolo 356 all’articolo 357. La forma del CCL è obbligatoriamente scritta e vincola tutti i datori di lavoro e i lavoratori che l’hanno sottoscritto a rispettarne le condizioni pattuite. Non è infatti possibile una deroga al CCL mediante un contratto individuale, a parte nel caso in cui fosse a favore del lavoratore.
I CCL regolano le seguenti parti contrattuali:
- I salari minimi garantiti per ogni categoria professionale;
- La durata del lavoro;
- Il diritto al salario in caso di malattia o maternità;
- Le compensaione per i diversi inconvenienti di servizio;
- L’informazione e la consultazione dei lavorati.
Quando è obbligatoria?
In certi ambiti (p. es. ristorazione), il Consiglio federale può dare forza obbligatoria a detti accordi obbligando di fatto le aziende che operano in un determinato settore indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro sia iscritto ad una determinata associazione o meno. Sul portale della SECO è possibile visionare la lista completa. A livello Cantonale per il Ticino l’obbligatorietà vale invece per i seguenti settori/ambiti:
- per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino
- per disegnatori del Cantone Ticino
- gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori per il Cantone Ticino
- dei giardinieri per il Cantone Ticino
- per i dipendenti delle imprese forestali del Cantone Ticino
- nel ramo della posa di pavimenti in moquette, linoleum, materie plastiche, parchetto e pavimenti tecnici rialzati
- nel ramo della posa piastrelle e mosaici valevole per il Cantone Ticino (CCLPP)
- nel ramo delle vetrerie del Cantone Ticino
- per il personale delle Imprese di pulizia e facility services del Cantone Ticino
Quando un CCL non è però munito della clausola di obbligatorietà generale, esso è vincolante soltanto per i datori di lavoro e i lavoratori membri delle associazioni firmatarie o per quelli che lo hanno espressamente riconosciuto per iscritto.
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