Conversione delle azioni nominative in azioni al portatore

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Conversione delle azioni nominative in azioni al portatore

In questo articolo troverete le informazioni principali riguardo alla conversione delle azioni nominative in azioni al portatore, nonché le differenze fra queste due tipologie di azioni.

Le azioni al portatore devono essere convertite in azioni nominative

Dalla costituzione della prima società anonima, oltre 100 anni fa, esistono due tipi di azioni: le azioni nominative, ovvero intestate al proprietario, e le azioni al portatore, se il titolare della società non è noto. Dal 1° novembre 2019 la legge prevede che le azioni al portatore siano convertite in azioni nominative. Ma cosa cambia?

Perché le azioni al portatore devono essere convertite in azioni nominative e cosa cambia?

Le azioni al portatore sono ora ammesse solo se la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa o se le azioni al portatore sono strutturate come titoli contabili e depositate presso un ente di custodia in Svizzera designato dalla società o iscritte nel registro principale. Se tali requisiti sono soddisfatti, la società anonima deve essere iscritta nel registro di commercio entro il 1° maggio 2021. Le società che non sono soggette a queste eccezioni devono convertire le loro azioni al portatore in azioni nominative entro il 1° maggio 2021. Le azioni al portatore non convertite in azioni nominative entro tale periodo saranno automaticamente convertite. Inoltre, gli azionisti devono adempiere ai loro obblighi di comunicazione (ad es. comunicazione dell’avente diritto economico). Le azioni degli azionisti che non hanno presentato al tribunale richiesta di iscrizione nel registro delle azioni entro il 1° novembre 2024, saranno annullate e sostituite con azioni proprie. Di conseguenza, l’azionista perde tutti i diritti associati alla quota e i contributi ricadono quindi sulla società. Gli azionisti le cui azioni sono diventate nulle senza colpa propria possono chiedere un risarcimento entro dieci anni. Inoltre, la Società deve modificare di conseguenza il proprio Statuto dopo la conversione, in quanto altre modifiche dello Statuto non saranno accettate dall’Ufficio del Registro delle Imprese fino a quando tale modifica non sarà stata effettuata.

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