Creare un’impresa come cittadino straniero

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Creare un’impresa come cittadino straniero

I cittadini stranieri dei Paesi dell’Unione europea e dell’AELS beneficiano dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. I cittadini provenienti dai Paesi terzi sottostanno invece a delle restrizioni e solo del personale qualificato ha principalmente diritto ad essere ammesso in Svizzera.

Di seguito le principali distinzione tratte dal sito della Confederazione:

Cittadini provenienti da Paesi UE/AELS

Tutti i cittadini dei Paesi dell’UE e dell’AELS (con la sola attuale eccezione della Croazia) possono mettersi in proprio.

Cittadini provenienti da Paesi terzi

Gli imprenditori provenienti da Paesi terzi – quindi né dell’UE né dell’AELS – che desiderano esercitare una professione indipendente devono soddisfare i presupposti concernenti il mercato del lavoro. Le basi legislative sono regolate dalla Legge federale sugli stranieri (LStr), dall’Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) nonché dalle varie direttive. Per ulteriori informazioni: Cittadini provenienti da Paesi terzi.

Frontalieri

I frontalieri provenienti da Paesi dell’UE e dell’AELS possono costituire un’impresa in Svizzera ed esercitare un’attività lucrativa indipendente. Essi sottostanno alle stesse condizioni dei cittadini dell’UE e dell’AELS. Ai cittadini appartenenti a Stati terzi viene invece concesso un permesso per frontalieri unicamente se fruiscono di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e se il loro luogo di residenza si trova da almeno 6 mesi nella vicina zona di frontiera. Secondo l’Accordo di libera circolazione delle persone, i frontalieri sono tenuti al rientro settimanale nel loro luogo di residenza all’estero.

Per società di capitali

Per quanto riguarda le società di capitali, come per esempio una Sagl, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve essere domiciliato in Svizzera. Questa persona deve essere un gestore o un direttore e deve avere accesso al libro delle azioni e all’elenco degli aventi economicamente diritto (Art.814 CO).

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