Ogni mattina si esce per andare al lavoro. Per fare questo, prendete la vostra bicicletta fino alla stazione e da lì prendete il treno per la vostra destinazione. Quanto si può detrarre dalle tasse quando si va al lavoro?
Anche il Tribunale Federale si è occupato della suddetta questione dopo che un contribuente aveva effettuato sia l’abbonamento al sistema di trasporto pubblico di Zurigo sia la detrazione forfettaria di 700 franchi per la bicicletta nella sua dichiarazione dei redditi. L’ufficio delle imposte locale ha negato questa doppia deduzione con la motivazione che le detrazioni effettuate erano solo alternativamente ma non cumulativamente ammissibili. Il contribuente interessato ha presentato ricorso e la decisione è stata presa presso il Tribunale Federale.
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La base per la deduzione delle spese di ricorso è l‘art. 26 LIFD. Ciò limita la detrazione consentita per i viaggi tra casa e lavoro a 3000 franchi. Sulla base di questo articolo è stata emanata anche l’ordinanza sulle spese professionali, che consente una detrazione forfettaria di 700 franchi per la bicicletta (art. 5 OSP).
Libertà di organizzare il viaggio verso il lavoro
Nella sua decisione, il Tribunale federale ha stabilito che l’art. 5 dell’l’ordinanza sulle spese professionali non esclude la deducibilità cumulativa dei costi per i veicoli privati e i trasporti pubblici. La OSP si limita a stabilire una preferenza a favore del trasporto pubblico, consentendo di detrarre i veicoli privati solo in via sussidiaria. Se una persona può recarsi al lavoro con i mezzi pubblici ma sceglie un veicolo privato (ad es. un’auto più costosa), sono deducibili solo i costi del trasporto pubblico. Inoltre, il Tribunale Federale ha dichiarato che non è compito delle autorità fiscali imporre ai contribuenti regole sull’organizzazione del percorso di pendolarismo. Tale restrizione richiederebbe una base giuridica corrispondente. Inoltre, le distanze di pendolarismo sempre più lunghe renderebbero necessario l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto.
Ciclismo, autobus e passeggiate sono equivalenti
Ci si chiedeva inoltre se la detrazione forfettaria per la bicicletta fosse ammissibile se il viaggio verso la stazione avrebbe potuto essere effettuato altrettanto facilmente in autobus o a piedi. Anche in questo caso il Tribunale Federale si è pronunciato a favore del contribuente, confermandone la deducibilità. Si è poi detto che la OSP non ha stabilito una classifica di preferenza tra le biciclette, gli autobus e le passeggiate. Queste tre alternative sono quindi da considerarsi equivalenti e non sostituibili. Il Tribunale Federale ha anche espresso comprensione per il fatto che un contribuente preferirebbe la bicicletta al recarsi a piedi per risparmiare tempo. Inoltre, il comportamento è da considerarsi economico ed ecologico, in quanto il contribuente, utilizzando la bicicletta, contribuisce a far sì che il trasporto pubblico non abbia bisogno di essere ulteriormente sviluppato.
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