In linea di principio, le imprese con un fatturato annuo superiore a CHF 100’000.- sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. Fanno eccezione le organizzazioni nel campo della medicina, dell’assistenza all’infanzia, dell’istruzione, della cultura o dello sport. Ciò include, ad esempio, i servizi di medici e di altri membri di professioni mediche e infermieristiche simili, a condizione che abbiano una licenza professionale. Il caso di un osteopata è stato portato fino al Tribunale federale.
Indipendentemente dalla loro forma giuridica, le imprese con un fatturato annuo superiore a 100’000 franchi sono soggette all’IVA. Ciò non si applica alle organizzazioni nel campo della medicina, dell’assistenza all’infanzia, dell’istruzione, della cultura o dello sport. I servizi esenti sono elencati nell’articolo 21 cpv. 2 della legge sull’imposta sul valore aggiunto (LIVA). Tra le altre cose, secondo il punto 3 del presente articolo sono escluse “le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, medici dentisti, psicoterapeuti, chiropratici, fisioterapisti, naturopati, levatrici, infermieri o da persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione”.
Il 21 agosto 2018, la causa 2C_476/2017 è stata presentata al Tribunale federale, nel corso della quale è stato contestato se le cure di un osteopata operante nel canton Zurigo fossero soggette all’IVA. L’osteopata era in possesso di un diploma intercantonale in osteopatia rilasciato dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) il 30 giugno 2012. Il 30 gennaio 2013 il canton Zurigo gli ha conferito per la prima volta il titolo di medicina complementare per l’attività indipendente. L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha decretato che egli fosse obbligatoriamente soggetto all’imposta in quanto il suo fatturato superava i 100’000 franchi e lo ha quindi iscritto nel registro dell’IVA. L’osteopata si è opposto in quanto riteneva di offrire un servizio esente da tasse come descritto nell’art. 21 cpv. 2 n. 3 della legge sull’IVA. Il suo reclamo è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale, motivo per cui ha deferito il caso al Tribunale federale.
A Losanna non è stato contestato se gli osteopati potessero essere inclusi nella definizione di “membri di professioni mediche e infermieristiche simili” ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 comma 3 LIVA, ma se l’osteopata tassabile disponesse della licenza professionale richiesta dallo stesso. Il Tribunale amministrativo federale non riteneva ancora che l’autorizzazione all’uso del titolo di medico complementare del Canton Zurigo fosse una licenza professionale, ma un’abilitazione all’esercizio della professione con un titolo specifico. Il Tribunale federale ha invece ritenuto che il lavoro autonomo come osteopata non fosse soggetto all’obbligo di autorizzazione nel canton Zurigo. Tuttavia, la legge sulla salute del Cantone di Zurigo consente di estendere l’obbligo di autorizzazione ai professionisti nel campo della medicina complementare se sono in possesso di un diploma rilasciato da un’associazione professionale riconosciuta dal Consiglio di Stato in tutta la Svizzera. Per questo motivo il Tribunale federale ha deciso di accogliere il ricorso e di incaricare l’AFC di rimborsare al querelante l’IVA riscossa, interessi compresi.
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