Gli obblighi del lavoratore sono costituiti da un obbligo di adempimento personale e un obbligo di diligenza e fedeltà. Accanto a questi doveri principali, nel contratto di lavoro possono essere specificati ulteriori obblighi individuali.
Obbligo di adempimento personale
Il dipendente deve svolgere le funzioni di persona e non può essere rappresentato da qualcun altro. Inoltre, il dipendente è tenuto a prestare ore suppletive e a svolgere lavoro straordinario se richiesto dalla situazione aziendale. Il datore di lavoro può impartire al lavoratore ulteriori direttive individuali sull’esecuzione del lavoro e sul comportamento. (Art. 321c CO; Art. 321d CO).
Obbligo di diligenza e fedeltà
Il dipendente deve eseguire con cura e diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi del datore di lavoro. Inoltre, il lavoratore è tenuto ad adoperare secondo le regole e con cura i macchinari, gli utensili e i veicoli messi a sua disposizione. (Art. 321a cpv. 1,2 CO).
Senza il consenso da parte del datore di lavoro, il dipendente non può svolgere un lavoro rimunerato per conto di terzi nella misura in cui quest’ultimo crei concorrenza con il datore di lavoro. (Art. 321a cpv. 3 CO).
Un’altra componente importante è il dovere di riservatezza. Il dipendente non può rivelare a terzi fatti di natura confidenziale di cui ha avuto conoscenza durante il rapporto di lavoro. (Art. 321a cpv. 4 CO).
Infine, l’obbligo di rendiconto e restituzione. Il dipendente è obbligato a presentare e consegnare al datore di lavoro tutto ciò che riceve (denaro, merce, …) da terzi durante l’esercizio dell’attività. (Art. 321b OR).
Il dovere di diligenza e fedeltà presenta dei limiti nell’interesse legittimo del dipendente. La sua salute ha sempre la precedenza e il lavoratore non deve impiegare alcuna risorsa finanziaria nell’azienda.
Direttive individuali nel contratto di lavoro
Gli obblighi contrattuali individuali possono essere di diversa natura e sono solitamente regolati direttamente nel contratto di lavoro. Possibili doveri potrebbero comprendere l’obbligo di riferire le attività svolte al di fuori del lavoro, l’obbligo di trasferire/cedere le invenzioni oppure l’obbligo di svolgere formazione e/o corsi d’aggiornamento.
Persistenza dell’obbligo di segretezza
Alcuni obblighi continuano a valere anche dopo la fine del rapporto di lavoro. L’obbligo di riservatezza, ad esempio, è valido anche dopo la rescissione del contratto di lavoro. Pertanto, il dipendente non può divulgare a terzi i segreti commerciali e aziendali.
Ulteriori dettagli ed informazioni sugli obblighi del dipendente sono disponibili nella Legge federale di complemento del Codice civile svizzero.