Le criptovalute, in particolare i bitcoin, da circa un anno sono diventati molto popolari. In brevissimo tempo, bitcoin è riuscito a essere sinonimo di tutte le criptovalute. Ecco perché Findea in questa serie di articoli spiega esattamente cosa sono i bitcoin. In questo contributo scopriremo quali sono gli obblighi di pubblicazione.
Come mostrato nel terzo e nel quarto contributo, il trattamento dei bitcoin nei bilanci dipende dalla loro destinazione d’uso. Secondo l’articolo 959c paragrafo 1 n. 1 CO in appendice spiega quali principi vengono usati nel trattamento.
L’art. 959c cpv. 1 n. 2 richiede che, vengano pubblicate nelle note ulteriori informazioni e spiegazioni delle voci del bilancio e del conto economico. L’articolo 959a cpv. 3 CO e l’art. 958c cpv. 1 n. 1 CO disciplinano le imprese che detengono somme significative di bitcoin, e obbligano tali imprese a registrare separatamente queste somme di bitcoin. I bitcoin sono completamente decentralizzati e il loro prezzo dipende esclusivamente dalla domanda e dall’offerta, ciò comporta notevoli fluttuazioni di valore. Di conseguenza, una tale relativizzazione del valore della criptovaluta, rende necessaria una chiarificazione alla data di rendicontazione.
Se la valutazione dei bitcoin avviene al prezzo di mercato (vedi parte 4), l’art. 960b cpv. 1 CO richiede una spiegazione nelle note su tale valutazione. Se si dovesse decidere di creare una riserva di fluttuazione, questa dovrà essere citata separatamente a bilancio o nell’allegato.
Se dopo la data di chiusura del bilancio, ma prima dell’approvazione del conto annuale, esistono aggiustamenti di valore significativi, occorre riflettere su una pubblicazione degli effetti finanziari di tali cambiamenti, come richiesto dall’articolo 959c cpv. 2 n. 13 CO.
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