L’imposta preventiva aiuta ad arginare il fenomeno delle sottrazioni d’imposta in Svizzera. Findea espone in una serie di quattro articoli, la spiegazione e il funzionamento in concreto dell’imposta preventiva. Questo terzo articolo spiega come ricevere il rimborso dell’imposta.
Come spiegato nella prima e nella seconda parte di questa serie, l’imposta preventiva è un’imposta alla fonte. A pagarla non è il beneficiario della prestazione, ma colui che la offre. Tuttavia, a determinate condizioni, il beneficiario ha la possibilità di chiedere la restituzione di tale imposta. Il rimborso può essere effettuato attraverso la compensazione delle rimanenti imposte dovute o tramite versamento in contanti.
Il risarcimento è accordato in particolare:
- alle persone fisiche domiciliate in Svizzera, sempre che abbiano indicato regolarmente nella dichiarazione d’imposta i valori patrimoniali e i relativi redditi imponibili. Il rimborso dell’imposta preventiva alle persone fisiche è effettuato dai Cantoni solitamente mediante computo sulle imposte cantonali;
- alle persone giuridiche che hanno sede in Svizzera, a condizione che abbiano regolarmente contabilizzato come redditi i proventi soggetti all’imposta preventiva. Le persone giuridiche ricevono il rimborso direttamente dall’Amministrazione federale delle contribuzioni.
Per i beneficiari della prestazione imponibile domiciliati all’estero, l’imposta preventiva costituisce generalmente un’imposizione definitiva. È possibile un rimborso parziale o totale a seconda delle convenzioni di doppia imposizione.
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