Modifiche alle imposizioni e alle decisioni fiscali – Parte 4: Revisione

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Modifiche alle imposizioni e alle decisioni fiscali – Parte 4: Revisione

Se un contribuente non è d’accordo con un’imposizione o una decisione fiscale, può tutelarsi a riguardo. Tuttavia, una volta scaduto il termine di ricorso possono essere presentati solo ricorsi straordinari. Uno di questi è la revisione.

Una revisione può modificare una decisione giuridicamente vincolante. Essa presuppone che la decisione sia accompagnata da un errore originario particolarmente rilevante. Se vi è motivo di revisione, il richiedente ha il diritto di richiedere l’intervento dell’autorità sulla domanda.

Il classico motivo di revisione sussiste se il ricorrente cita fatti o prove sostanziali che non gli erano noti nel procedimento precedente o che gli era giuridicamente o effettivamente impossibile far valere in quel momento o se non vi era motivo di farlo. La violazione di norme procedurali essenziali, come l’assenza di responsabili decisionali parziali, il diritto di essere ascoltati o il diritto di consultazione, costituiscono anch’essi motivi di revisione. Inoltre, una decisione può essere oggetto di revisione se è stata influenzata da un reato. Altri motivi di revisione si trovano nelle leggi procedurali cantonali o federali, come il Tribunale federale e il Tribunale amministrativo federale nella legge sul Tribunale federale. In alcuni Cantoni esistono ulteriori motivi di revisione per abuso di diritto o per conflitti in caso di doppia imposizione intercantonale o internazionale.

Una revisione può essere presentata d’ufficio oppure su richiesta del ricorrente. La domanda deve essere presentata quasi sempre per iscritto e necessita di una motivazione unitamente ad un motivo di revisione. Occorre inoltre indicare quale parte della decisione deve essere rivista (e, se necessario, la richiesta di rimborso). Tutte le prove devono essere allegate. La domanda deve essere presentata all’autorità che ha preso la decisione oggetto della revisione. Il termine per la presentazione è di 90 giorni dalla constatazione del motivo di revisione. In alcune eccezioni è di 30 giorni. Tuttavia, al più tardi dieci anni dopo la divulgazione della decisione da rivedere, il diritto di presentare una revisione si estingue.

L’autorità che ha preso la decisione si pronuncia sulla revisione ed emette una nuova decisione nella misura richiesta dal contribuente. Se invece la domanda è respinta, di solito può essere contestata utilizzando gli stessi mezzi di ricorso della decisione originaria.

Nel prossimo ed ultimo articolo della nostra serie “Modifiche alle imposizioni e alle decisioni fiscali”, discuteremo più in dettaglio il riesame e la rettifica.

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