Se un contribuente non è d’accordo con un’imposizione o una decisione fiscale, può tutelarsi a riguardo. Tuttavia, una volta scaduto il termine di ricorso possono essere presentati solo ricorsi straordinari. In questo articolo spieghiamo la differenza fra il riesame la rettifica.
Riesame
Con il riesame, l’autorità riprende in considerazione un’ordinanza giuridicamente vincolante, originariamente priva di errori, ed emette una nuova ordinanza adattata alla mutata situazione di fatto o giuridica. A differenza di una revisione, il riesame non è generalmente un rimedio giuridico straordinario, ma solo uno strumento ausiliario previsto dal diritto. Le autorità devono quindi limitarsi a prendere atto della richiesta di riesame e non sono tenute ad intervenire e ad adottare misure. Non esiste quindi alcun diritto alla protezione giuridica. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, la domanda di riesame deve essere presentata “se le circostanze sono cambiate sostanzialmente dalla prima decisione o se il richiedente presenta fatti e prove sostanziali che non gli erano noti nel procedimento precedente o che gli era già legalmente o effettivamente impossibile far valere in quel momento o se non vi era motivo di farlo”. In questi due casi, il riesame costituisce un rimedio straordinario.
Se viene presentata una richiesta di riesame, l’autorità verifica innanzitutto se vi è un motivo per il riesame. Se questo è sufficiente, l’ordinanza viene riesaminata e viene avviata una nuova procedura amministrativa. La richiesta di riesame non è soggetta a un limite temporale e può essere presentata senza la necessità di attenersi ad una forma specifica.
Rettifica
Mediante la rettifica vengono corretti errori redazionali e di trascrizione in decreti e decisioni giuridicamente vincolanti. Ciò include errori di ortografia, di denominazione, di fatturazione o di trasmissione, designazioni e disposizioni di testo errate, omissioni, stampe e copie difettose. Solo gli errori delle autorità o gli errori da esse accettati possono essere corretti mediante rettifica. La rettifica può essere effettuata dalle autorità stesse o su richiesta del contribuente. Deve essere osservato un periodo di cinque anni dall’apertura dell’ordinanza. Contro la rettifica possono essere utilizzati gli stessi mezzi di ricorso impugnabili contro l’ordinanza o la decisione.
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