Nel 2021 entra in vigore la nuova legge sull’imposizione alla fonte – Parte 2

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Nel 2021 entra in vigore la nuova legge sull’imposizione alla fonte – Parte 2

Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova legge sull’imposizione alla fonte. In questa serie di articoli sulla revisione della legge sull’imposizione alla fonte troverete tutto ciò che vi serve sapere sulle modifiche. Nella seconda parte della serie spieghiamo quali collaboratori sono soggetti all’imposta alla fonte e come ne viene determinato l’importo.

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove disposizioni sull’imposizione alla fonte in Svizzera con la legge federale sulla revisione dell’imposta preventiva sui redditi da attività lucrativa. I dettagli della nuova regolamentazione sono illustrati nella circolare n. 45 dell’AFC alle autorità fiscali cantonali.

Dipendenti tassati alla fonte

I lavoratori dipendenti che esercitano un’attività autonoma sono tassati alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e pagati dal debitore della prestazione imponibile. In parole povere, l’imposta preventiva viene quindi riscossa sui redditi percepiti da un dipendente straniero versati da un datore di lavoro svizzero. In pratica, non importa se una persona soggetta all’imposta preventiva è domiciliata in Svizzera o all’estero.

Cosa si intende per “dipendente”, “debitore della prestazione imponibile” o “domicilio”? – Leggi la prima parte della serie.

Dipendenti residenti in Svizzera

I collaboratori senza permesso di domicilio (permesso C) residenti in Svizzera sono generalmente soggetti all’imposta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente. Questa regola non si applica tuttavia ai coniugi che vivono in un matrimonio non separato se una delle due persone è cittadina svizzera o è in possesso di un permesso di domicilio e risiede in Svizzera.

Esempio: A., un residente di Zurigo senza permesso di domicilio, deve pagare l’imposta alla fonte sul suo reddito dal suo datore di lavoro svizzero. Tuttavia, l’imposta alla fonte non si applica se A. è sposato con B., residente in Svizzera, che ha un permesso di soggiorno permanente in questo Paese (permesso C).

Dipendenti residenti all’estero

Indipendentemente dalla nazionalità o dal permesso di soggiorno, un lavoratore dipendente residente all’estero è soggetto all’imposta alla fonte sul suo salario e sul reddito sostitutivo di un debitore della prestazione imponibile. Questa regolamentazione riguarda principalmente i frontalieri, i residenti settimanali e a breve termine.

Esempio: C. vive a Costanza e lavora per un’azienda svizzera a San Gallo. È quindi un pendolare transfrontaliero. Indipendentemente dal fatto che C. abbia la cittadinanza svizzera o un permesso di dimora permanente in Svizzera, è soggetto all’imposta alla fonte in Svizzera.

Vantaggi e tariffe tassabili

Il reddito (lordo) da lavoro dipendente è soggetto all’imposta alla fonte. Oltre al salario regolare, sono comprese prestazioni speciali (ad es. compensazione degli straordinari), integrazioni salariali (ad es. assegni familiari) o bonus. L’elenco delle prestazioni registrate è ampio e definito nella circolare. L’imposta preventiva dovuta viene calcolata sulla base dei cosiddetti tariffari, che tengono conto della situazione personale del debitore dell’imposta preventiva. I tariffari della scala retributiva tengono conto, ad esempio, dello stato civile (celibe, sposati, divorziati), dell’esistenza di figli che necessitano di sostegno o del paese d’origine (scale retributive per i frontalieri provenienti dalla Germania e dall’Italia).

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