Il 1° gennaio 2021 entrerà in vigore la nuova legge sull’imposizione alla fonte. In questa serie di articoli sulla revisione della legge sull’imposizione alla fonte troverete tutto ciò che vi serve sapere sulle modifiche. La quarta parte della serie spiega le possibilità di passare dalla imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria.
Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove disposizioni sull’imposizione alla fonte in Svizzera con la legge federale sulla revisione dell’imposta preventiva sui redditi da attività lucrativa. I dettagli della nuova regolamentazione sono illustrati nella circolare n. 45 dell’AFC alle autorità fiscali cantonali.
Cambio di tassazione
Se alcune circostanze cambiano, può succedere che una persona soggetta all’imposta alla fonte (dipendente) sia improvvisamente soggetta all’accertamento fiscale ordinario o viceversa.
Dall’imposta alla fonte alla tassazione ordinaria
Una persona soggetta all’imposta alla fonte e residente in Svizzera è esonerata dall’imposizione alla fonte, ossia è soggetta alla tassazione ordinaria, se:
- ottiene la cittadinanza svizzera o un permesso di soggiorno permanente (permesso C);
- è sposato con una persona o sposa una persona che ha la cittadinanza svizzera o un permesso di soggiorno permanente (permesso C);
- ha raggiunto l’età normale di pensionamento AVS e non percepisce più redditi soggetti all’imposta alla fonte; oppure
- riceve una rendita di invalidità completa.
L’esonero dall’imposta alla fonte avviene il primo giorno del mese successivo. La persona interessata e, se del caso, il suo coniuge sono quindi valutati per l’intero periodo fiscale nella procedura ordinaria. L’imposta alla fonte trattenuta viene accreditata senza interessi sull’imposta determinata nella procedura ordinaria.
Tassazione ordinaria ulteriore
Un caso speciale del passaggio dall’imposta alla fonte alla tassazione ordinaria è la tassazione ordinaria ulteriore. Se una persona soggetta all’imposta alla fonte e residente in Svizzera raggiunge in un anno fiscale un reddito lordo da lavoro dipendente di almeno 120’000 franchi, viene effettuato una tassazione ordinaria ulteriore. Se questa soglia minima non viene raggiunta, l’interessato può anche richiedere una tassazione ordinaria ulteriore entro il 31 marzo dell’anno successivo. Le persone soggette all’imposta alla fonte che risiedono all’estero possono presentare tale domanda se il 90% del loro reddito lordo è soggetto a tassazione in Svizzera nell’anno fiscale. La tassazione ordinaria ulteriore è solitamente richiesta per poter beneficiare delle detrazioni individuali della tassazione ordinaria (invece della detrazione forfettaria dell’imposta alla fonte).
Dalla tassazione ordinaria all’imposizione alla fonte
Se le condizioni che hanno permesso il passaggio alla tassazione ordinaria non sono più soddisfatte, la persona interessata è di nuovo soggetta all’imposizione alla fonte nel mese successivo. Questo è il caso, per esempio, se una persona senza cittadinanza svizzera o permesso di soggiorno permanente divorzia da un coniuge svizzero
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