Indipendentemente dalla forma giuridica in Svizzera persiste l’obbligo di redigere un bilancio di chiusura. Sotto certi requisiti quest’ultimo deve anche venire controllato da un revisore (CO 727a). È possibile distinguere tra revisione ordinaria e revisione limitata.
Oltre alle società quotate in borsa e a quelle obbligate ad allestire un conto di gruppo, sottostanno a revisione ordinaria società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti:
- somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
- cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi,
- 250 posti di lavoro (a tempo pieno in media annua)
Si procede ad una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono. Inoltre, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.
La differenza principale tra i due tipi di revisione risiede principalmente nello spettro di ampiezza della revisione, di conseguenza con costi più alti. Per esempio nella revisione ordinaria vengono coperti anche il sistema di controllo interno (SCI) e viene fatto un inventario fisico per controllare l’esistenza, l’accuratezza e completezza delle quantità giacenti nel magazzino.
La revisione ha anche un effetto positivo sulla credibilità da parte degli stakeholder dell’azienda: in particolare lo stato, gli investitori e le banche.
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