Recupero dell’imposta preventiva da parte delle persone residenti all’estero

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Recupero dell’imposta preventiva da parte delle persone residenti all’estero

L’imposta preventiva, la quale ammonta al 35 % di un dividendo, può essere rimborsata integralmente alle persone fisiche e giuridiche residenti o domiciliate nel territorio nazionale. Tuttavia, se il domicilio/la sede legale si trova all’estero, si applicano le disposizioni delle rispettive convenzioni riguardanti la doppia imposizione.

A. è una fondazione costituita secondo il diritto olandese con sede nei Paesi Bassi ed è azionista di società anonime svizzere. In caso di distribuzione di dividendi, l’imposta preventiva del 35% viene versata alla Confederazione svizzera. Tale imposta può essere rivendicata da persone fisiche e giuridiche che al momento della distribuzione del dividendo erano residenti o domiciliate in Svizzera. Come accennato in precedenza, ciò non era il caso di A., motivo per cui si basava sull’art. 9 cpv. 2 lett. a della Convenzione sulla doppia imposizione del 1951 tra la Svizzera e i Paesi Bassi (CDI CH-NL). Essa prevedeva che le società costituite nei Paesi Bassi potessero recuperare l’intera imposta preventiva pari al 35% dei dividendi se detenevano almeno il 25% del capitale sociale della società che distribuiva i dividendi. Negli altri casi può essere richiesta la restituzione dell’imposta preventiva pari al 20% dei dividendi. A. aveva meno del 25 % delle azioni della società anonima svizzera che distribuiva i dividendi e non era nemmeno una società di capitale, motivo per cui, secondo la CDI CH-NL, solo il 20 % del dividendo era dovuto come imposta preventiva. Lo stesso anche per quanto concerne l’AFC.

Tuttavia, A. ha rivendicato il divieto di discriminazione di cui all’art. 10 cpv. 1a CDI CH-NL, che prevede che “i cittadini di uno dei due Stati non possono essere soggetti nell’altro Stato ad alcuna imposizione fiscale o obbligo connesso che sia diversa o più onerosa dell’imposizione fiscale e degli obblighi connessi ai quali i cittadini dell’altro Stato sono o possono essere soggetti alle stesse condizioni”. Tuttavia, il Tribunale federale non è stato in grado di dimostrare questo punto di vista. Il divieto di discriminazione era subordinato alla norma sulla distribuzione di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. a CDI CH-NL: Il divieto di discriminazione era inteso ad escludere la discriminazione fiscale basata sulla nazionalità o su motivi analoghi. Il divieto non riguardava il conflitto e le altre disposizioni contenute nella stessa convenzione sulla doppia imposizione, ma respingeva il diritto nazionale in caso di conflitto. Inoltre, il criterio decisivo per la restituzione non era la nazionalità, ma esclusivamente la residenza, che, per quanto riguarda A., era senza dubbio nei Paesi Bassi.

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