Risparmiare con il pilastro 3a – Parte 1

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Risparmiare con il pilastro 3a – Parte 1

I versamenti nel pilastro 3a sono efficienti dal punto di vista fiscale. I dipendenti e i lavoratori autonomi possono dedurre i contributi alle casse pensioni del pilastro 3a per il calcolo del reddito imponibile. In questo modo si interrompe di fatto la progressione fiscale.

Cos’è il pilastro 3a?

Il pilastro 3a fa parte del modello previdenziale svizzero dei 3 pilastri. Il primo pilastro è la previdenza obbligatoria, che viene finanziata attraverso un sistema di contributi in conto capitale. Il 2° pilastro è anche parte della previdenza professionale obbligatoria e il 3° pilastro è la previdenza privata volontaria. Sia il secondo che il terzo pilastro sono finanziati con il metodo “Risparmio per me stesso”. Il terzo pilastro è suddiviso in piani pensionistici vincolati (3a) e liberi (3b). La previdenza privata è diventata sempre più importante negli ultimi anni, cosicché il legislatore vuole motivare i cittadini a risparmiare capitale previdenziale anche con il 3° pilastro. Per questo motivo una parte della previdenza privata, il pilastro 3a, riceve un trattamento fiscale preferenziale.

Quali sono i motivi per effettuare un deposito?

I pagamenti nel pilastro 3a sono particolarmente adatti per i seguenti motivi:

  • pensione personale
  • copertura di rischi come l’invalidità e il decesso
  • ottenere risparmi fiscali

Per molte persone l’aspetto del “risparmio fiscale” è in primo piano.

Chi può usufruire del pilastro 3a?

Ogni persona domiciliata in Svizzera, imponibile e che esercita un’attività lucrativa soggetta all’AVS in Svizzera può versare al pilastro 3a. Anche i disoccupati possono continuare ad effettuare pagamenti in determinate circostanze. Per le coppie sposate, entrambe possono pagare indipendentemente l’una dall’altra, a condizione che entrambe esercitino un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS.

I versamenti nel pilastro 3a sono possibili anche nell’anno di pensionamento. E’ importante che questi pagamenti vengano effettuati prima della data in cui si decide di lasciare il lavoro. Chi rimane in attività lucrativa dopo il pensionamento può versare i contributi al pilastro 3a fino a cinque anni dopo l’età ordinaria di pensionamento AVS.

Quanto è possibile versare?

In questo caso occorre distinguere se il contribuente è un lavoratore dipendente o autonomo con una cassa pensioni (il cosiddetto “piccolo pilastro 3a”) o uno senza cassa pensioni (il cosiddetto “grande pilastro 3a”).

Il versamento massimo nel “piccolo pilastro 3a” ammonta attualmente a CHF 6’826.- (anno 2019). Questo importo viene periodicamente adeguato all’inflazione e ammonta all’8% del limite superiore ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 LPP. Questo limite massimo corrisponde al salario annuo massimo assicurato nell’ambito dell’obbligo LPP.

Il “grande pilastro 3a” è destinato ai lavoratori dipendenti e indipendenti senza cassa pensioni. Essi possono pagare al massimo il 20% del relativo reddito in base al conteggio degli stipendi o dell’utile in base alla contabilità aziendale. L’importo è limitato al 40% del limite superiore e ammonta attualmente a 34’128 franchi (anno 2019). Si noti che l’importo massimo non è legato all’importo dello stipendio. Ad esempio, l’importo massimo che può essere versato in un “grande pilastro 3a” può essere inferiore all’importo massimo versato in un “piccolo pilastro 3a”.

Per i lavoratori autonomi non è possibile determinare l’importo massimo esatto del deposito, in quanto non è ancora noto l’importo esatto delle entrate. Si raccomanda di fare una proiezione e di arrotondare il deposito. Se il rendiconto annuale finale mostra che l’importo versato è stato troppo elevato, ci sono due opzioni: o il titolare del conto pensione può chiedere il rimborso della differenza mediante il relativo certificato dell’amministrazione fiscale. Oppure la differenza può essere riportata all’anno successivo. Per motivi di chiarezza, è preferibile il rimborso.

I contributi massimi annui al pilastro 3a sono definiti dal legislatore nel mese di novembre di ogni anno per l’anno successivo.

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