Ritiro del capitale della cassa pensione entro il periodo di blocco di tre anni

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Ritiro del capitale della cassa pensione entro il periodo di blocco di tre anni

In linea di principio, gli averi nella cassa pensione, per poter essere detratti dal reddito, non possono essere riscossi per un periodo di blocco di tre anni dopo il pagamento. Sono esclusi dalla limitazione i compensi in caso di divorzio o scioglimento giudiziario di un’unione registrata.

Secondo il Tribunale federale, sussiste un’evasione fiscale se si sceglie una procedura insolita che appare del tutto inappropriata rispetto alle circostanze economiche, la quale può essere spiegata unicamente con l’intento di raggiungere un risparmio fiscale e se, infine porta effettivamente ad un tale risparmio. Questa fattispecie, deliberatamente formulata in termini molto generici, copre un’ampia gamma di situazioni. In ambito della previdenza per la vecchiaia, ad esempio, è considerato un atto emulativo il riscatto dalla cassa pensione quando questo avviene successivamente alla deduzione del reddito. Per questo motivo, si applica un periodo di blocco di tre anni dopo il pagamento dei ricatti nel 2° pilastro.

Il 14 giugno 2017 il Tribunale federale si è occupato di un caso in cui un contribuente di Svitto ha ritirato il capitale della cassa pensione durante questo periodo di blocco di tre anni. Il ricorrente aveva divorziato dalla moglie nel 2007, motivo per cui quest’ultima ha successivamente ricevuto la metà del capitale versato. Per colmare il buco venutosi a creare, il ricorrente ha effettuato nuovamente dei prelievi nel 2° pilastro nel 2007, nel 2009 e dal 2010 al 2012. Nel 2013 ha ricevuto il capitale della cassa pensione. L’amministrazione fiscale di Svitto ha considerato questa situazione come un’evasione fiscale e si è rifiutata di ridurre l’imposta sui riscatti tra il 2010 e il 2012, facendo riferimento al periodo di blocco triennale, secondo il quale i riscatti non sono deducibili se il capitale viene prelevato dal fondo pensione entro il periodo di blocco di tre anni dall’ultimo pagamento. La successiva impugnazione e il ricorso sono stati respinti, motivo per cui la causa è stata portata dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale federale, tuttavia, ha valutato i fatti in modo diverso. Il Tribunale federale ha fatto riferimento alle eccezioni dell’ articolo 79b cpv. 4 LPP, il quale stabilisce che i riacquisti sono esentati dalla limitazione in caso di divorzio. La limitazione menzionata dal paragrafo 4 non riguarda solo l’importo dell’acquisto, ma anche il periodo di blocco. Dopo un divorzio, i coniugi divorziati dovrebbero poter tornare nella stessa posizione come prima del divorzio per quanto riguarda l’accantonamento pensionistico dopo la distribuzione della prestazione pensionistica. Per colmare il divario creato dalla distribuzione del capitale della cassa pensione, deve essere possibile effettuare un riacquisto anche entro il periodo di blocco di tre anni.

Nel caso in esame non si può neppure presumere l’evasione fiscale. Il denunciante aveva già effettuato i suoi primi acquisti poco dopo il divorzio. Non è da considerare insolito la ripartizione del riacquisto dell’importo residuo tra il 2010 e il 2012, in quanto si trattava di importi elevati. Inoltre, il contribuente è stato costretto a ritirarsi anticipatamente alla fine del 2012. I presupposti per un’evasione fiscale sono elevati e che questi siano stati raggiunti nel caso in questione non era dimostrabile

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