Tassazione ordinaria ulteriore

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Tassazione ordinaria ulteriore

In Svizzera, le persone soggette all'imposta alla fonte non sono tenute a presentare una dichiarazione dei redditi. Tuttavia, esistono delle eccezioni a questa regola, che possono variare da cantone a cantone. Alcune persone soggette all’imposizione devono presentare una dichiarazione dei redditi nonostante siano tassate alla fonte. Si tratta di una tassazione ordinaria ulteriore.

Che cos'è una tassazione ordinaria ulteriore?

I cittadini stranieri che non hanno un permesso C sono generalmente tassati alla fonte. Ciò significa che le tasse vengono detratte direttamente dal loro stipendio. Ciò significa che non devono compilare la dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, chi è successivamente soggetto a tassazione ordinaria deve presentare una dichiarazione dei redditi ordinaria nonostante sia soggetto a ritenuta d'acconto.

Chi è soggetto all'accertamento fiscale ordinario con effetto retroattivo?

A partire dalla riforma dell'imposta alla fonte del 2021, è stata fatta una distinzione tra accertamento retroattivo ordinario obbligatorio e volontario. In caso di accertamento obbligatorio, una persona ha un reddito annuo lordo di oltre 120.000 franchi o altri redditi o patrimoni non soggetti all'imposta alla fonte (attenzione alle differenze cantonali!). Per queste persone è obbligatorio compilare la dichiarazione dei redditi. Dopo la riforma, tuttavia, la dichiarazione dei redditi può essere presentata anche in modo volontario.

Molti contribuenti possono beneficiare finanziariamente di questa opzione. Le spese professionali, le spese mediche e i versamenti nel 3° pilastro possono quindi essere dedotti fiscalmente. Questo può portare a un rimborso parziale dell'imposta dovuta.

Si noti, tuttavia, che i contribuenti che sono stati inseriti nel registro ordinario sono obbligati a presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi.

Presentazione di una domanda di tassazione ordinaria ulteriore

Per poter procedere con una tassazione ordinaria ulteriore, è necessario presentare una domanda all'amministrazione fiscale cantonale del cantone di residenza entro il 31 marzo dell'anno successivo. Di norma, la domanda può essere presentata online.

Se una persona soggetta all’imposta alla fonte supera i limiti di reddito o di patrimonio e non lo comunica all'ufficio delle imposte, può subire delle conseguenza in ambito penale.

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