Tutte le entrate dei proventi periodici e unici sono soggette all'imposta sul reddito. Poiché non è sempre facile per i contribuenti valutare se il loro reddito è tassabile, il legislatore ha definito categorie di reddito tassabile ed esente da imposte.
Le leggi svizzere di solito non definiscono il concetto di reddito in modo definitivo, ma lo descrivono piuttosto in termini astratti. Per i contribuenti, è quindi spesso difficile giudicare quale reddito è tassabile. La regola di base è che la totalità dei proventi, periodici e unici sono soggetti a tassazione (art. 16 LFID).
Reddito da lavoro retribuito
Tutti i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente sono tassabili. Il reddito da lavoro comprende tutti i redditi da lavoro privato o pubblico, compresi tutti i redditi accessori. Oltre al salario effettivo, sono tassabili anche i compensi come commissioni, indennità o mance (art. 17 LIFD). Oltre al reddito effettivo dello svolgimento dell'attività, il reddito da lavoro autonomo comprende anche le plusvalenze derivanti dalla vendita, dalla realizzazione o dall'apprezzamento dei beni aziendali, così come il trasferimento di beni aziendali in beni privati.
Reddito da proprietà
Anche il reddito dei beni mobili e immobili è soggetto a tassazione. Il reddito da beni mobili comprende in particolare gli interessi, i dividendi, le partecipazioni agli utili e le eccedenze di liquidazione (art. 20 LIFD). Il reddito da beni immobili è tassabile in primo luogo come reddito da locazione, leasing o usufrutto, così come il valore locativo degli immobili (art. 21 LIFD).
Reddito da pensioni
Sono imponibili anche i redditi delle pensioni di vecchiaia, di reversibilità e d'invalidità, dei regimi pensionistici professionali, cioè dei fondi pensione, nonché delle forme riconosciute di previdenza personale vincolata (terzo pilastro).
Altre fonti di reddito
Infine, il termine generico "altri redditi" comprende tutti i redditi che sostituiscono il reddito da un'attività lucrativa (reddito sostitutivo), nonché i pagamenti compensativi una tantum e ricorrenti dovuti al decesso e a svantaggi fisici o di salute permanenti. Anche il compenso per la rinuncia a un'attività e per il mancato esercizio di un'attività o di un diritto è soggetto a tassazione. Infine, anche i contributi di mantenimento sono soggetti a tassazione (art. 23 LIFD).
Per facilitare l'accertamento di quali redditi sono soggetti a tassazione, il legislatore ha definito i redditi che sono esenti dall'imposta sul reddito (art. 24 LIFD).
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