Gli assegni di mantenimento (alimenti) vengono versati su base regolare o irregolare al fine di coprire le necessità correnti. Non possono quindi comportare un aumento del capitale del beneficiario. Tuttavia non vi rientrano i versamenti di capitale, persino se vengono utilizzati a fini di mantenimento.
In caso di divorzio, vengono spesso versati gli alimenti. Dal punto di vista fiscale, il debitore può dedurre dal proprio reddito gli assegni di mantenimento, i quali vengono aggiunti al reddito del beneficiario. Per contributi di mantenimento ai sensi della legge tributaria, si intendono contributi di mantenimento e di sostegno versati regolarmente o irregolarmente per coprire le esigenze correnti, senza comportare un aumento del patrimonio del beneficiario. Non rientrano invece i versamenti di capitale, dal momento che essi, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati per scopi di assistenza, determinano un aumento della sostanza.
Il 10 agosto 2017 (2C_567/2016, 2C_568/2016) il Tribunale Federale ha emesso una sentenza riguardo un caso concernente un contribuente nel Canton Ginevra. I coniugi A.A. e B.A. si sono di fatto separati nel 2008. Avevano concordato che la moglie avrebbe prelevato autonomamente gli alimenti per i suoi figli e per lei da un conto di CHF 306’832.- istituito dal marito.
È stato pertanto messo in discussione se si trattasse di contributi di mantenimento imponibili ai sensi dell’art. 23 cpv. f LIFD o di capitale esente da imposta ai sensi dell’art. 24 cpv. e LIFD. I tribunali di primo grado hanno ritenuto che la moglie non avesse alcuna fonte di reddito propria e che l’importo del conto dovesse pertanto essere considerato come appartenente alle risorse o ai beni personali del marito. Non sarebbe quindi di suo diritto, nemmeno se disponesse di una procura sul conto.
Tuttavia se dovesse dimostrare, ai sensi dell’art. 200 CC, di essere proprietaria dei fondi, gli importi prelevati dal conto costituirebbero prelievi di capitale esenti da imposta. D’altra parte il marito ha espresso la sua volontà di dedicare queste risorse per il sostegno di sua moglie e dei suoi figli. A seguito di questa disposizione patrimoniale si sarebbe verificato un versamento unico di capitale con lo scopo di mantenimento della famiglia ai sensi dell’art.163 CC.
Il Tribunale Federale ha accolto il ricorso, lasciando però aperta la questione se nel 2008 il versamento del capitale fosse imponibile secondo il diritto cantonale. Ha rinviato il caso al tribunale di prima istanza per una nuova valutazione.
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